Il c. 3 dell'art. 8, d.l. n. 138/2011 come conv. dalla l. n. 148/2011 si è guadagnato l'appellativo di "comma Fiat".
A prescindere dalle intenzioni del legislatore, non si dubita che sia applicabile ai contratti collettivi aziendali stipulati dall'azienda torinese.
C'è chi sostiene la illegittimità costituzionale di questo comma, per vari motivi:
- perché è retroattivo senza che vi siano interessi pubblici da soddisfare, ledendo così l'affidamento dei consociati alla applicabilità del diritto da essi utilizzato: cfr.
A. Perulli - V. Speziale, par. 10 (a me pare però che la possibilità di sanare anche per il passato la questione, già affrontata dalla giurisprudenza, della efficacia
erga omnes dei contratti aziendali sia meritevole di considerazione, visti anche i possibili effetti del contenzioso giudiziario in materia nell'attuale congiuntura economica);
- perché violerebbe il principio di libertà sindacale, posto che l'a.i. del 28.6.2011 non ha inteso occuparsi delle esperienze contrattuali pregresse e posto che il meccanismo di estensione
erga omnes dei contratti di cui al c. 3 è tendenzialmente incompatibile con quello dello stesso a.i.: cfr.
A. Perulli - V. Speziale, par. 10 (per vero, non credo possa dirsi che il legislatore non possa discostarsi dalle scelte dell'autonomia collettiva, seppure espresse a livello interconfederale);
- perché eventualmente idoneo ad incidere su specifiche controversie
sub iudice, secondo gli insegnamenti della Corte di Strasburgo: cfr.
G. Ferraro, pag. 32 (invero, non consta quanti giudizi siano pendenti o potrebbero aversi sul medesimo tipo di controversia e in ogni caso la norma non riguarda solo i giudizi pendenti);
- perché, in violazione del principio di eguaglianza, si differenzierebbero le condizioni di efficacia
erga omnes dei contratti aziendali meramente in base alla data di stipulazione (ma, si potrebbe rispondere, il criterio del referendum è, con riferimento al passato, l'unico criterio certo coerente con lo stesso "criterio maggioritario" del comma 1);
- perché, paradossalmente, sempre in riferimento al principio di uguaglianza, non godrebbero di efficacia
erga omnes contratti unitari non ratificati con referendum dai lavoratori: cfr.
F. Scarpelli, pag. 15-16 (tuttavia è da dubitare sia che simili contratti non siano ad efficacia generalizzata, sia che possano dar luogo a contenzioso).