mercoledì 28 dicembre 2011

C'è un futuro per la partecipazione?

A questo link, l'on. prof. Pietro Ichino dà conto dello stato dei lavori parlamentari in tema di partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese.
E' un tema caro anche alla Dottrina sociale della Chiesa. Ecco cosa dice in proposito il Beato Giovanni Paolo II nella Enciclica Centesimus Annus del 1991:

43. La Chiesa non ha modelli da proporre. I modelli reali e veramente efficaci possono solo nascere nel quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i responsabili che affrontino i problemi concreti in tutti i loro aspetti sociali, economici, politici e culturali che si intrecciano tra loro. A tale impegno la Chiesa offre, come indispensabile orientamento ideale, la propria dottrina sociale, che — come si è detto — riconosce la positività del mercato e dell'impresa, ma indica, nello stesso tempo, la necessità che questi siano orientati verso il bene comune. Essa riconosce anche la legittimità degli sforzi dei lavoratori per conseguire il
pieno rispetto della loro dignità e spazi maggiori di partecipazione nella vita dell'azienda, di modo che, pur lavorando insieme con altri e sotto la direzione di altri, possano, in un certo senso, «lavorare in proprio» esercitando la loro intelligenza e libertà. 

mercoledì 14 dicembre 2011

Il contratto di gruppo Fiat

Il contratto c.d. "di primo livello" del 23 dicembre 2010, definitivamente sottoscritto in data 13 dicembre 2011 da Fiat e le OO.SS. (Fiom-Cgil esclusa), è dunque il contratto collettivo di gruppo, applicabile a tutte le società del "gruppo Fiat". In base allo stesso, accordi di "secondo livello", cioè specifici per singole società del gruppo, potranno stipularsi unicamente su rinvio del primo.
Qui il testo del contratto.
Qui e qui i comunicati delle OO.SS. firmatarie.
Qui il comunicato aziendale.
Qui il comunicato del sindacato dissenziente.

martedì 22 novembre 2011

Recesso/disdetta di Fiat dagli accordi aziendali e territoriali

Qui si può leggere la lettera di Fiat, alle associazioni sindacali di categoria e alle Rsu, di recesso (o di disdetta) dal CCNL 2009, dagli accordi sindacali aziendali e territoriali vigenti e dagli impegni scaturenti da "prassi collettive in atto" (il riferimento è ad eventuali usi aziendali praticati).
La scelta, si legge nella lettera, si ricollega all'intenzione di estendere il modello di Fabbrica Italia Pomigliano e Mirafiori anche agli altri stabilimenti. Ed è ovviamente anche consequenziale al recesso di Fiat da Confindustria.

mercoledì 16 novembre 2011

Corte costituzionale: l'art. 32 è legittimo

La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2011, n. 303, ha rigettato le censure di legittimità costituzionale dell'art. 32, cc. 5-6-7 della l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro). V. qui il testo.
Cosa ha detto in sintesi la Corte, risolvendo dubbi prospettati (forse anche frettolosamente) pure in dottrina?
- le norme in questione si applicano a tutti i giudizi pendenti, di qualunque grado
- esse non sono irragionevoli sul quantum di tutela rispetto al pregresso regime, infatti: a) tali norme risolvono incertezze verificatesi nella prassi interpretativa; b) assicurano comunque la "conversione" in rapporto a tempo indeterminato; c) si riferiscono al periodo tra la scadenza del termine e la sentenza, non oltre, poiché qui decorrerebbero in ogni caso le retribuzioni a seguito della conversione; d) il lavoratore non deve nemmeno provare il danno, né offrire la prestazione con specifica messa in mora, né si può detrarre l'aliunde perceptum o percipiendum, sicché addirittura c'è un trattamento più favorevole per il lavoratore; e) è ragionevole che l'indennizzo sia inferiore in caso di regolazione collettiva dell'assorbimento del personale; f) l'illegittima apposizione del termine non è equiparabile a casi come la somministrazione irregolare o l'illegittimo utilizzo del lavoro a progetto
- sul profilo della retroattività: non è violato l'art. 24 Cost, poiché a) restano ferme nella sostanza le richieste proponibili al giudice, sia di conversione, sia di risarcimento del danno, per il quale è unicamente modificata la quantificazione; b) la normativa non incide su specifiche controversie, ma ha portata generale ed astratta
- ancora sul profilo della retroattività non è violato l'art. 6 CEDU, poiché: a) la giurisprudenza citata dai remittenti verteva in realtà su vantaggi che lo Stato creava in ordine a controversie in cui erano parti lo Stato stesso o enti pubblici, attraverso normative retroattive, mentre la normativa interna in esame si riferisce solo ai rapporti tra privati; b) ci sono in ogni caso "motivi imperativi di interesse generale" per un intervento retroattivo, in particolare consistenti nelle esigenze di certezza giuridica per tutte le parti, viste anche le incertezze applicative precedenti; c) è fatto ovviamente salvo il giudicato.

mercoledì 2 novembre 2011

La riforma della contrattazione collettiva in Spagna

A questo link del Bollettino Adapt si trovano interessanti materiali sulla riforma della contrattazione collettiva in Spagna.
Il caso spagnolo è emblematico nel contesto attuale, che vede la Banca centrale europea "spingere" gli ordinamenti nazionali affinché promuovano la contrattazione aziendale, così da adattare maggiormente la regolazione dei rapporti di lavoro alle esigenze di ogni specifico sito produttivo.
Il legislatore ha recepito le indicazioni europee con regio decreto legge n. 7 del 10 giugno 2011, non senza polemiche:
- la riforma è stata adottata senza il consenso delle parti sociali;
- è stata introdotta con decreto legge;
- concede al contratto aziendale ampio potere di deroga ai livelli "superiori" della contrattazione collettiva sulle principali materie: retribuzione, orario di lavoro, inquadramento professionale, strumenti di conciliazione lavoro-vita privata e familiare;
- si prevede il ricorso all'arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle controversie.

mercoledì 26 ottobre 2011

Il "comma Fiat" è incostituzionale?

Il c. 3 dell'art. 8, d.l. n. 138/2011 come conv. dalla l. n. 148/2011 si è guadagnato l'appellativo di "comma Fiat".
A prescindere dalle intenzioni del legislatore, non si dubita che sia applicabile ai contratti collettivi aziendali stipulati dall'azienda torinese.
C'è chi sostiene la illegittimità costituzionale di questo comma, per vari motivi:
- perché è retroattivo senza che vi siano interessi pubblici da soddisfare, ledendo così l'affidamento dei consociati alla applicabilità del diritto da essi utilizzato: cfr. A. Perulli - V. Speziale, par. 10 (a me pare però che la possibilità di sanare anche per il passato la questione, già affrontata dalla giurisprudenza, della efficacia erga omnes dei contratti aziendali sia meritevole di considerazione, visti anche i possibili effetti del contenzioso giudiziario in materia nell'attuale congiuntura economica);
- perché violerebbe il principio di libertà sindacale, posto che l'a.i. del 28.6.2011 non ha inteso occuparsi delle esperienze contrattuali pregresse e posto che il meccanismo di estensione erga omnes dei contratti di cui al c. 3 è tendenzialmente incompatibile con quello dello stesso a.i.: cfr. A. Perulli - V. Speziale, par. 10 (per vero, non credo possa dirsi che il legislatore non possa discostarsi dalle scelte dell'autonomia collettiva, seppure espresse a livello interconfederale);
- perché eventualmente idoneo ad incidere su specifiche controversie sub iudice, secondo gli insegnamenti della Corte di Strasburgo: cfr. G. Ferraro, pag. 32 (invero, non consta quanti giudizi siano pendenti o potrebbero aversi sul medesimo tipo di controversia e in ogni caso la norma non riguarda solo i giudizi pendenti);
- perché, in violazione del principio di eguaglianza, si differenzierebbero le condizioni di efficacia erga omnes dei contratti aziendali meramente in base alla data di stipulazione (ma, si potrebbe rispondere, il criterio del referendum è, con riferimento al passato, l'unico criterio certo coerente con lo stesso "criterio maggioritario" del comma 1);
- perché, paradossalmente, sempre in riferimento al principio di uguaglianza, non godrebbero di efficacia erga omnes contratti unitari non ratificati con referendum dai lavoratori: cfr. F. Scarpelli, pag. 15-16 (tuttavia è da dubitare sia che simili contratti non siano ad efficacia generalizzata, sia che possano dar luogo a contenzioso).

martedì 25 ottobre 2011

Efficacia erga omnes: a.i. 28.6.2011 e art. 8

L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e l'art. 8 del d.l. n. 138/2011 come conv. dalla l. n. 148/2011 trattano della efficacia erga omnes dei contratti collettivi.
I commenti della dottrina sono molto critici. Sui Working Papers Massimo D'Antona si trovano contributi autorevoli: Giuseppe Ferraro e Franco Scarpelli. Altri contributi possono leggersi su www.cuorecritica.it
Io credo che, attraverso una interpretazione che cerchi di ricondurre a coerenza il sistema, si possa dire che:
- quanto al settore industriale, l'art. 8 conferisca semplicemente all'accordo di giugno l'efficacia (e la garanzia) propria della legge, per quanto riguarda i contratti aziendali stipulati secondo le modalità definite dall'accordo medesimo (e ciò in virtù dell'esplicito richiamo dell'art. 8 allo stesso accordo);
- resta eventualmente il problema dei soggetti non firmatari e non aderenti all'accordo di giugno: ritengo tuttavia che il richiamo del legislatore a tale accordo vincoli anche costoro;
- quanto ai contratti aziendali in altri settori, in attesa di eventuali accordi delle parti sociali sulle regole: a) l'art. 8, laddove si riferisce al criterio maggioritario, probabilmente conferisce efficacia erga omnes ai contratti stipulati dalle RSU; b) il giudice eventualmente chiamato a pronunciarsi sull'ambito di efficacia dei contratti stipulati dalle RSA, ben potrebbe rifarsi al criterio maggioritario di cui all'accordo di giugno ed eventualmente richiedere la prova del fatto che le RSA stipulanti rappresentino la maggioranza dei lavoratori "sindacalizzati";
- quanto invece all'efficacia erga omnes dei contratti collettivi territoriali, resta in effetti la questione se essi siano da ricondurre alle previsioni dell'art. 39, co. 2-3-4, Cost.

mercoledì 19 ottobre 2011

CCNL metalmeccanici 2008 e 2009: quale contratto?

Oggi insieme agli studenti abbiamo riflettuto su due decreti ex art. 28 S.l., di segno opposto, sul contratto "separato" dei metalmeccanici del 2009 (cfr. di seguito i testi dei decreti).
Mi pare che il decreto del Tribunale di Torino non tenga conto di due aspetti potenzialmente paradossali: 1) rivendicare il CCNL del 2008 dovrebbe comportare, come conseguenza, la disapplicazione dei trattamenti retributivi migliorativi del 2009 nei confronti dei lavoratori iscritti alla Fiom-Cgil; 2) del resto, come ulteriore conseguenza, l'eventuale carattere discriminatorio dell'applicazione delle migliori retribuzioni di cui al CCNL del 2009 a tutti gli altri lavoratori (esclusi dunque quelli della Fiom) dovrebbe comportare la nullità di tali aumenti: l'esito, beffardo, sarebbe quello di livellare al ribasso le retribuzioni di tutti i lavoratori, a qualunque sindacato siano iscritti (o non iscritti ad alcun sindacato).
Decreto trib. Torino
Decreto trib. Tolmezzo

giovedì 13 ottobre 2011

Tribunale di Torino sul caso Fiom/Fiat

La sezione lavoro del tribunale di Torino, con sentenza del 14.9.2011, n. 2583, ha condannato Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a. a riconoscere alla Fiom i diritti sindacali di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori (mentre ha riconosciuto, ma ciò ai più pareva già scontato, la validità del contratto aziendale di Pomigliano).
Qui la sentenza.
Qui la notizia del ricorso in Cassazione della Fismic per motivi di competenza territoriale (il sindacato sostiene che il foro competente dovrebbe essere ex art. 28 S.l. quello del luogo della condotta antisindacale; il tribunale di Torino ha ritenuto di ricorrere al combinato disposto degli artt. 413, c. 7, c.p.c. e 18-19 c.p.c.)