martedì 25 ottobre 2011

Efficacia erga omnes: a.i. 28.6.2011 e art. 8

L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e l'art. 8 del d.l. n. 138/2011 come conv. dalla l. n. 148/2011 trattano della efficacia erga omnes dei contratti collettivi.
I commenti della dottrina sono molto critici. Sui Working Papers Massimo D'Antona si trovano contributi autorevoli: Giuseppe Ferraro e Franco Scarpelli. Altri contributi possono leggersi su www.cuorecritica.it
Io credo che, attraverso una interpretazione che cerchi di ricondurre a coerenza il sistema, si possa dire che:
- quanto al settore industriale, l'art. 8 conferisca semplicemente all'accordo di giugno l'efficacia (e la garanzia) propria della legge, per quanto riguarda i contratti aziendali stipulati secondo le modalità definite dall'accordo medesimo (e ciò in virtù dell'esplicito richiamo dell'art. 8 allo stesso accordo);
- resta eventualmente il problema dei soggetti non firmatari e non aderenti all'accordo di giugno: ritengo tuttavia che il richiamo del legislatore a tale accordo vincoli anche costoro;
- quanto ai contratti aziendali in altri settori, in attesa di eventuali accordi delle parti sociali sulle regole: a) l'art. 8, laddove si riferisce al criterio maggioritario, probabilmente conferisce efficacia erga omnes ai contratti stipulati dalle RSU; b) il giudice eventualmente chiamato a pronunciarsi sull'ambito di efficacia dei contratti stipulati dalle RSA, ben potrebbe rifarsi al criterio maggioritario di cui all'accordo di giugno ed eventualmente richiedere la prova del fatto che le RSA stipulanti rappresentino la maggioranza dei lavoratori "sindacalizzati";
- quanto invece all'efficacia erga omnes dei contratti collettivi territoriali, resta in effetti la questione se essi siano da ricondurre alle previsioni dell'art. 39, co. 2-3-4, Cost.