mercoledì 26 ottobre 2011

Il "comma Fiat" è incostituzionale?

Il c. 3 dell'art. 8, d.l. n. 138/2011 come conv. dalla l. n. 148/2011 si è guadagnato l'appellativo di "comma Fiat".
A prescindere dalle intenzioni del legislatore, non si dubita che sia applicabile ai contratti collettivi aziendali stipulati dall'azienda torinese.
C'è chi sostiene la illegittimità costituzionale di questo comma, per vari motivi:
- perché è retroattivo senza che vi siano interessi pubblici da soddisfare, ledendo così l'affidamento dei consociati alla applicabilità del diritto da essi utilizzato: cfr. A. Perulli - V. Speziale, par. 10 (a me pare però che la possibilità di sanare anche per il passato la questione, già affrontata dalla giurisprudenza, della efficacia erga omnes dei contratti aziendali sia meritevole di considerazione, visti anche i possibili effetti del contenzioso giudiziario in materia nell'attuale congiuntura economica);
- perché violerebbe il principio di libertà sindacale, posto che l'a.i. del 28.6.2011 non ha inteso occuparsi delle esperienze contrattuali pregresse e posto che il meccanismo di estensione erga omnes dei contratti di cui al c. 3 è tendenzialmente incompatibile con quello dello stesso a.i.: cfr. A. Perulli - V. Speziale, par. 10 (per vero, non credo possa dirsi che il legislatore non possa discostarsi dalle scelte dell'autonomia collettiva, seppure espresse a livello interconfederale);
- perché eventualmente idoneo ad incidere su specifiche controversie sub iudice, secondo gli insegnamenti della Corte di Strasburgo: cfr. G. Ferraro, pag. 32 (invero, non consta quanti giudizi siano pendenti o potrebbero aversi sul medesimo tipo di controversia e in ogni caso la norma non riguarda solo i giudizi pendenti);
- perché, in violazione del principio di eguaglianza, si differenzierebbero le condizioni di efficacia erga omnes dei contratti aziendali meramente in base alla data di stipulazione (ma, si potrebbe rispondere, il criterio del referendum è, con riferimento al passato, l'unico criterio certo coerente con lo stesso "criterio maggioritario" del comma 1);
- perché, paradossalmente, sempre in riferimento al principio di uguaglianza, non godrebbero di efficacia erga omnes contratti unitari non ratificati con referendum dai lavoratori: cfr. F. Scarpelli, pag. 15-16 (tuttavia è da dubitare sia che simili contratti non siano ad efficacia generalizzata, sia che possano dar luogo a contenzioso).

martedì 25 ottobre 2011

Efficacia erga omnes: a.i. 28.6.2011 e art. 8

L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e l'art. 8 del d.l. n. 138/2011 come conv. dalla l. n. 148/2011 trattano della efficacia erga omnes dei contratti collettivi.
I commenti della dottrina sono molto critici. Sui Working Papers Massimo D'Antona si trovano contributi autorevoli: Giuseppe Ferraro e Franco Scarpelli. Altri contributi possono leggersi su www.cuorecritica.it
Io credo che, attraverso una interpretazione che cerchi di ricondurre a coerenza il sistema, si possa dire che:
- quanto al settore industriale, l'art. 8 conferisca semplicemente all'accordo di giugno l'efficacia (e la garanzia) propria della legge, per quanto riguarda i contratti aziendali stipulati secondo le modalità definite dall'accordo medesimo (e ciò in virtù dell'esplicito richiamo dell'art. 8 allo stesso accordo);
- resta eventualmente il problema dei soggetti non firmatari e non aderenti all'accordo di giugno: ritengo tuttavia che il richiamo del legislatore a tale accordo vincoli anche costoro;
- quanto ai contratti aziendali in altri settori, in attesa di eventuali accordi delle parti sociali sulle regole: a) l'art. 8, laddove si riferisce al criterio maggioritario, probabilmente conferisce efficacia erga omnes ai contratti stipulati dalle RSU; b) il giudice eventualmente chiamato a pronunciarsi sull'ambito di efficacia dei contratti stipulati dalle RSA, ben potrebbe rifarsi al criterio maggioritario di cui all'accordo di giugno ed eventualmente richiedere la prova del fatto che le RSA stipulanti rappresentino la maggioranza dei lavoratori "sindacalizzati";
- quanto invece all'efficacia erga omnes dei contratti collettivi territoriali, resta in effetti la questione se essi siano da ricondurre alle previsioni dell'art. 39, co. 2-3-4, Cost.

mercoledì 19 ottobre 2011

CCNL metalmeccanici 2008 e 2009: quale contratto?

Oggi insieme agli studenti abbiamo riflettuto su due decreti ex art. 28 S.l., di segno opposto, sul contratto "separato" dei metalmeccanici del 2009 (cfr. di seguito i testi dei decreti).
Mi pare che il decreto del Tribunale di Torino non tenga conto di due aspetti potenzialmente paradossali: 1) rivendicare il CCNL del 2008 dovrebbe comportare, come conseguenza, la disapplicazione dei trattamenti retributivi migliorativi del 2009 nei confronti dei lavoratori iscritti alla Fiom-Cgil; 2) del resto, come ulteriore conseguenza, l'eventuale carattere discriminatorio dell'applicazione delle migliori retribuzioni di cui al CCNL del 2009 a tutti gli altri lavoratori (esclusi dunque quelli della Fiom) dovrebbe comportare la nullità di tali aumenti: l'esito, beffardo, sarebbe quello di livellare al ribasso le retribuzioni di tutti i lavoratori, a qualunque sindacato siano iscritti (o non iscritti ad alcun sindacato).
Decreto trib. Torino
Decreto trib. Tolmezzo

giovedì 13 ottobre 2011

Tribunale di Torino sul caso Fiom/Fiat

La sezione lavoro del tribunale di Torino, con sentenza del 14.9.2011, n. 2583, ha condannato Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a. a riconoscere alla Fiom i diritti sindacali di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori (mentre ha riconosciuto, ma ciò ai più pareva già scontato, la validità del contratto aziendale di Pomigliano).
Qui la sentenza.
Qui la notizia del ricorso in Cassazione della Fismic per motivi di competenza territoriale (il sindacato sostiene che il foro competente dovrebbe essere ex art. 28 S.l. quello del luogo della condotta antisindacale; il tribunale di Torino ha ritenuto di ricorrere al combinato disposto degli artt. 413, c. 7, c.p.c. e 18-19 c.p.c.)