mercoledì 26 settembre 2012

Conversione del contratto a progetto: cambia qualcosa?

L’art. 1, c. 24, l. n. 92/2012 stabilisce che l’art. 69, c. 1, d.lgs. n. 276/2003 deve interpretarsi nel senso che l’individuazione di un progetto specifico costituisca elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione ex tunc di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza possibilità della prova contraria da parte del datore/committente della sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo. Il legislatore fa propria cioè la tesi della presunzione assoluta in luogo di quella relativa.

Cambia qualcosa? In termini di ricadute applicative, direi di no. Nella (quasi) totalità dei casi, la mancanza del progetto è coincisa con la riscontrata assenza dell'autonomia, con conseguente necessaria conversione del rapporto. Così che, anche laddove le sentenze abbiano preso posizione per la presunzione relativa, non si è (quasi) mai visto lasciare sussistere un rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo mancante di progetto (salve, ovviamente, le ipotesi legali eccettuate dall'obbligo di previsione del progetto).

Una cosa, in teoria, dovrebbe cambiare: d'ora in poi i giudici non potranno più, appunto, scrivere in sentenza che propendono per la tesi della presunzione relativa, visto l'art. 1, c. 24.
Di conseguenza, qualora la parte sollevi la questione di legittimità costituzionale - sostenendo ad es. che la presunzione assoluta contrasti con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, poiché potrebbe condurre a una conversione forzata in rapporto di lavoro subordinato di un contratto che in realtà non ne presenti i requisiti tipici - il giudice dovrà motivare su tale questione, assai dibattuta in dottrina.

Sempre che, naturalmente, si superi il vaglio della rilevanza: cosa che non sarà in tutti quei casi (la quasi totalità, sinora) in cui comunque difetti l'autonomia del rapporto.