martedì 22 novembre 2011

Recesso/disdetta di Fiat dagli accordi aziendali e territoriali

Qui si può leggere la lettera di Fiat, alle associazioni sindacali di categoria e alle Rsu, di recesso (o di disdetta) dal CCNL 2009, dagli accordi sindacali aziendali e territoriali vigenti e dagli impegni scaturenti da "prassi collettive in atto" (il riferimento è ad eventuali usi aziendali praticati).
La scelta, si legge nella lettera, si ricollega all'intenzione di estendere il modello di Fabbrica Italia Pomigliano e Mirafiori anche agli altri stabilimenti. Ed è ovviamente anche consequenziale al recesso di Fiat da Confindustria.

mercoledì 16 novembre 2011

Corte costituzionale: l'art. 32 è legittimo

La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2011, n. 303, ha rigettato le censure di legittimità costituzionale dell'art. 32, cc. 5-6-7 della l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro). V. qui il testo.
Cosa ha detto in sintesi la Corte, risolvendo dubbi prospettati (forse anche frettolosamente) pure in dottrina?
- le norme in questione si applicano a tutti i giudizi pendenti, di qualunque grado
- esse non sono irragionevoli sul quantum di tutela rispetto al pregresso regime, infatti: a) tali norme risolvono incertezze verificatesi nella prassi interpretativa; b) assicurano comunque la "conversione" in rapporto a tempo indeterminato; c) si riferiscono al periodo tra la scadenza del termine e la sentenza, non oltre, poiché qui decorrerebbero in ogni caso le retribuzioni a seguito della conversione; d) il lavoratore non deve nemmeno provare il danno, né offrire la prestazione con specifica messa in mora, né si può detrarre l'aliunde perceptum o percipiendum, sicché addirittura c'è un trattamento più favorevole per il lavoratore; e) è ragionevole che l'indennizzo sia inferiore in caso di regolazione collettiva dell'assorbimento del personale; f) l'illegittima apposizione del termine non è equiparabile a casi come la somministrazione irregolare o l'illegittimo utilizzo del lavoro a progetto
- sul profilo della retroattività: non è violato l'art. 24 Cost, poiché a) restano ferme nella sostanza le richieste proponibili al giudice, sia di conversione, sia di risarcimento del danno, per il quale è unicamente modificata la quantificazione; b) la normativa non incide su specifiche controversie, ma ha portata generale ed astratta
- ancora sul profilo della retroattività non è violato l'art. 6 CEDU, poiché: a) la giurisprudenza citata dai remittenti verteva in realtà su vantaggi che lo Stato creava in ordine a controversie in cui erano parti lo Stato stesso o enti pubblici, attraverso normative retroattive, mentre la normativa interna in esame si riferisce solo ai rapporti tra privati; b) ci sono in ogni caso "motivi imperativi di interesse generale" per un intervento retroattivo, in particolare consistenti nelle esigenze di certezza giuridica per tutte le parti, viste anche le incertezze applicative precedenti; c) è fatto ovviamente salvo il giudicato.

mercoledì 2 novembre 2011

La riforma della contrattazione collettiva in Spagna

A questo link del Bollettino Adapt si trovano interessanti materiali sulla riforma della contrattazione collettiva in Spagna.
Il caso spagnolo è emblematico nel contesto attuale, che vede la Banca centrale europea "spingere" gli ordinamenti nazionali affinché promuovano la contrattazione aziendale, così da adattare maggiormente la regolazione dei rapporti di lavoro alle esigenze di ogni specifico sito produttivo.
Il legislatore ha recepito le indicazioni europee con regio decreto legge n. 7 del 10 giugno 2011, non senza polemiche:
- la riforma è stata adottata senza il consenso delle parti sociali;
- è stata introdotta con decreto legge;
- concede al contratto aziendale ampio potere di deroga ai livelli "superiori" della contrattazione collettiva sulle principali materie: retribuzione, orario di lavoro, inquadramento professionale, strumenti di conciliazione lavoro-vita privata e familiare;
- si prevede il ricorso all'arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle controversie.