Dall'ultimo bollettino della commissione di certificazione dell'Università di Modena, leggo nel contributo di Annalisa Difronzo che una recente sentenza del Trib. di Milano avrebbe sostenuto la persistente applicabilità degli abrogati testi degli artt. 410 e ss. c.p.c. quanto alla disciplina del tentativo obbligatorio di certificazione, che, come è noto, tale resta preventivamente alla impugnazione dei contratti certificati.
Secondo alcuni, la mancanza attuale di una normativa che preveda la sospensione del procedimento giudiziale, in caso di ricorso senza previo esperimento del tentativo, dovrebbe comportare la definizione della causa con sentenza di improponibilità.