La Corte cost. con sent. 4 ottobre 2012, n. 221 ha, condivisibilmente, dichiarato infondate le questioni di l.c. sollevate dalla Regione Toscana in ordine all'art. 8, d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011.
In sintesi, secondo la Regione Toscana l'art. 8 confliggerebbe:
- con la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" (art. 117, c. 3, Cost.), da intendersi secondo l'interpretazione ormai accreditata come "tutela del lavoratore nel mercato del lavoro", in quanto conferisce efficacia derogatoria delle leggi (anche regionali) e dei contratti nazionali di lavoro ai contratti aziendali e territoriali al fine, tra l'altro, di una "maggiore occupazione" (materia dunque riconducibile alle politiche attive del lavoro, dunque alla tutela del lavoratore nel mercato del lavoro, dunque all'art. 117, c. 3, Cost.);
- con il principio di leale collaborazione ex art. 118 Cost., perché, laddove vi è interferenza di materie tra Stato e Regioni, prima di legiferare occorre una previa intesa in Conferenza;
- con l'art. 39 Cost, perché si attribuisce a detti contratti c.d. di secondo livello efficacia erga omnes in supposto contrasto con i commi 2-3-4 della citata disposizione costituzionale.
In sintesi, la Consulta afferma che l'art. 8 è legittimo perché:
- le materie elencate dall'art. 8 sono tassative (la disposizione ha carattere eccezionale);
- per comprendere dove esse vadano collocate sul piano costituzionale (cioè se nel c. 2 dell'art. 117 - competenza esclusiva dello Stato - o nel c. 3 - competenza concorrente) non occorre avere riguardo alla finalità dichiarata nella disposizione (nella fattispecie, conseguire una "maggiore occupazione"), ma alla disposizione stessa;
- questa individua materie tutte concernenti aspetti della costituzione, dello svolgimento, della estinzione del contratto e del rapporto di lavoro, e pertanto vanno ricondotte alla materia "ordinamento civile" (art. 117, c. 2, Cost.);
- in ogni caso, eventuali aspetti marginali o riflessi che intercettino materie di competenza (anche) regionale non incidono sulla qualificazione ai fini costituzionali;
- dunque, non v'è ragione per invocare il principio di leale collaborazione;
- l'eventuale violazione dell'art. 39 Cost. non interessa la Regione.