Un noto avvocato italiano esprime su di una nota trasmissione radiofonica di rilievo nazionale l'intenzione di non assumere persone omosessuali nel proprio studio legale.
Una associazione rappresentativa degli interessi implicati nella vicenda ricorre ex art. 28, d.lgs. n. 150/2011, al tribunale per chiedere l'accertamento della sussistenza di una condotta direttamente discriminatoria, con provvedimenti conseguenti.
Il tribunale con ordinanza accoglie il ricorso, prescrivendo all'avvocato la pubblicazione sul Corriere della Sera del provvedimento giudiziale, a proprie spese, e condannandolo al risarcimento del danno morale nei confronti della associazione ricorrente.
Qualora venisse approvata la proposta di legge sulla c.d. omofobia, simili dichiarazioni integrerebbero del pari un illecito penale.
Qui l'ordinanza.
Qui e qui le due sentenze della Corte di Giustizia UE citate nell'ordinanza