Introdurrò un evento sull'apprendistato all'Università di Pavia, il 10 ottobre 2025:
venerdì 19 settembre 2025
giovedì 18 settembre 2025
11 novembre 2025, Collegio Borromeo, Pavia: partecipazione dei lavoratori nelle imprese
Grazie agli studenti di giurisprudenza dell'Almo Collegio Borromeo in Pavia, sarò lieto di introdurre questo evento in tema di partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Si terrà l'11 novembre ore 18
giovedì 3 luglio 2025
Dottrina Sociale della Chiesa, giusto salario, vincolatività
Questa Dottrina Sociale della Chiesa è vincolante o no? Una risposta a un articolo di Eric Sammons su Crisis:
martedì 1 luglio 2025
La legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese
La partecipazione dei lavoratori nelle imprese
(Il Ticino, 27 giugno 2025)
Il 10 giugno 2025 è entrata in vigore la legge 15 maggio 2025, n. 76, “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”. Si tratta di un provvedimento, anzitutto, di indubbia importanza culturale. Esso attua una disposizione costituzionale, l’art. 46 Cost., che esprime il principio, tanto rilevante quanto negletto nella storia della nostra Repubblica, per cui “ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
Sebbene l’art. 39 Cost. riconosca anche il diritto alla contrattazione collettiva e l’art. 40 il diritto di sciopero, con l’art. 46 i Padri costituenti espressero il comune convincimento che le relazioni di lavoro non possano sostenersi in una continua dinamica conflittuale. Al contrario, occorre promuovere un approccio collaborativo tra le forze della produzione, in cui ciascuna si assuma la responsabilità, secondo il proprio ruolo, per la dignità del lavoro e lo sviluppo dell’impresa.
Consapevole del fatto che rapporti partecipativi, alla luce dell’evoluzione delle nostre relazioni industriali, non possano essere imposti ma soltanto incentivati, il legislatore ha opportunamente rinviato la puntualizzazione delle modalità collaborative all’interno dell’azienda alla contrattazione collettiva, così che possano adattarsi alle peculiarità dei singoli settori o contesti produttivi.
E questa legge, va ricordato, è frutto di una iniziativa legislativa popolare percorsa con convinzione dalla Cisl, con un metodo coerente con la propria identità e i propri valori. La l. n. 76/2025 rimarca il successo di una cultura sindacale che rifugge le scorciatoie della polemica politica, del conflitto continuo o del referendum – con gli esiti noti – e che piuttosto si nutre di un dialogo non partitico, non ideologico, ma paziente e costruttivo.
Marco Ferraresi
domenica 8 giugno 2025
domenica 6 aprile 2025
I prossimi referendum sul lavoro
I prossimi referendum sul lavoro (Il Ticino, 21 marzo 2025)
Quattro i referendum sul lavoro (oltre a quello sulla cittadinanza) promossi dalla Cgil e sottoposti al voto degli italiani l’8-9 giugno prossimi.
Il primo referendum sul lavoro mira ad espungere il “contratto a tutele crescenti”. Con il quesito, i promotori intendono abrogare la riforma dei licenziamenti introdotta dal governo Renzi nel 2015, così da rendere nuovamente applicabile l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori in favore di tutti i lavoratori delle imprese di maggiori dimensioni, anche assunti dopo la predetta riforma. L’iniziativa non sembra tenere in conto, tuttavia, della successiva riforma del 2018 e delle sentenze della Corte costituzionale, che hanno inciso sull’impianto originario.
Il secondo referendum intende eliminare qualunque tetto massimo al risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. L’esito sarebbe paradossale: il risarcimento a carico di un piccolo datore di lavoro potrebbe essere più costoso di quello dovuto, per ipotesi simili, da una grande impresa.
Il terzo attiene all’abrogazione parziale di norme in materia di contratto a tempo determinato. In sostanza, si desidera reintrodurre l’obbligo di indicare, come in passato, le ragioni dell’assunzione con contratto a termine, anche per il primo contratto e qualunque sia la relativa durata. Ma non è affatto detto che più vincoli al contratto a termine portino a più assunzioni a tempo indeterminato. Vi è anzi il rischio della perdita di occasioni di lavoro.
Il quarto referendum vorrebbe estendere la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per gli infortuni subiti dal dipendente di quest’ultimo, anche per rischi specifici dell’attività dell’impresa appaltatrice. Si tratterebbe di un aggravio di responsabilità irragionevole, perché porrebbe a carico del committente un rischio incontrollabile: quello di un’impresa chiamata a rendere una prestazione specialistica, diversa da quella esercitata dal committente.
Marco Ferraresi
sabato 5 aprile 2025
Giustificato motivo oggettivo di licenziamento: slide
Qui slide sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento, nel Corso di perfezionamento in diritto del lavoro dell'Università di Pavia