martedì 17 luglio 2018

Reddito di cittadinanza? Dubbi e perplessità

Qui un mio intervento, di taglio divulgativo, sul tema del reddito di cittadinanza, pubblicato sul mensile "Servi della Sofferenza". Seguiranno interventi di carattere tecnico-giuridico

venerdì 6 luglio 2018

Ancora sul "decreto dignità"

Intervengo ancora sul "decreto dignità" con l'editoriale odierno de La Nuova Bussola Quotidiana

Non si crea lavoro a colpi di decreti. Serve un rilancio

Decreto Dignità: si ha l’impressione che, ancora una volta, si utilizzi in maniera distorta il diritto del lavoro. Sovraccaricare questa materia di troppe aspettative porta nella direzione sbagliata e contribuisce a perdere di vista le questioni più serie. Cioè: come è possibile favorire l’occupazione? Per la quale occorre un rilancio economico.

Il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio 2018, principalmente ispirato dal Ministro del lavoro Luigi Di Maio, reca un titolo singolarmente impegnativo: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. Dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa, l’intento è di “licenziare il Jobs Act”, combattere il precariato colpendo l’abuso dei contratti flessibili, evitare l’utilizzo fraudolento di sussidi economici per poi delocalizzare all’estero l’attività. Vediamo se le norme del decreto appaiono idonee a raggiungere gli obiettivi.

Si può anzitutto escludere che il provvedimento costituisca un sovvertimento del Jobs Act. Questo, infatti, consiste di otto decreti legislativi, emanati in seguito alla l. n. 183/2014. Il testo governativo appena approvato, invece, incide su singoli aspetti di soli due decreti: il n. 23 del 2015 sui licenziamenti e il n. 81 del 2015 sui contratti di lavoro.

Quanto ai licenziamenti ingiustificati, l’indennizzo minimo per i lavoratori è ampliato da 4 a 6 mensilità retributive; quello massimo, è portato da 24 a 36. Mentre si tratta di variazioni sostanzialmente irrilevanti per le imprese di grandi dimensioni, sono importi impegnativi per quelle che impiegano 16 dipendenti o poco più. Occorre poi considerare che la legittimità del licenziamento dipende da valutazioni del giudice necessariamente discrezionali, perché fondate su norme generali (la sussistenza della “giusta causa” o del “giustificato motivo”). Non sembra si tenga conto, dunque, della possibile disparità di condizioni economiche tra imprese e imprese, specie se si considera che nel nostro tessuto produttivo sono prevalenti quelle medio-piccole.

Quanto ai contratti di lavoro, si restringe la possibilità di utilizzo del contratto a tempo determinato, la cui durata massima legale non potrà superare i 24 mesi (tra il medesimo datore e il medesimo lavoratore). Superati i 12 mesi, il contratto dovrà comunque essere giustificato da ragioni produttive di natura temporanea.

Sorgono spontanee due domande. La prima: è consapevole il governo del fatto che questo farà felici soprattutto gli avvocati? Infatti, ogni qual volta il lavoratore non verrà stabilizzato dal suo datore di lavoro, probabilmente introdurrà un contenzioso giudiziale per accertare: a) se la ragione scritta nel contratto sia stata formalmente ben redatta; b) se sussistesse in concreto; c) se fosse di natura temporanea. Questioni note a chi conosce la giurisprudenza formatasi sulle causali del contratto a termine, prima che fossero abolite nel 2014.

La seconda domanda: davvero il governo ritiene che, dando una stretta ai contratti a termine, si potrà favorire il lavoro stabile? Non è più probabile che accada: a) che il datore non assuma; b) utilizzi modalità alternative e meno garantiste (co.co.co., partite iva); c) scelga la strada del lavoro sommerso? Occorre domandarsi se, nelle presenti condizioni del mercato, una normativa più rigida non determini una perdita di occasioni di lavoro.

Quanto poi alla somministrazione di lavoro a termine, la cui disciplina viene in sostanza equiparata a quella del contratto di lavoro a tempo determinato, si dimentica che le agenzie di somministrazione svolgono anche una funzione di intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro. L’apposizione di vincoli eccessivi, in questa fattispecie, rischia di depotenziarne la capacità occupazionale.

Quanto all’abuso degli incentivi, si condivide il giudizio espresso su questo sito da Giuseppe Sabella: fermo restando che l’intento del governo è apprezzabile, “se dimentichiamo di rendere più attrattivo il terreno su cui un investitore scommette, non facciamo il bene del lavoro. Spesso le aziende che delocalizzano lo fanno per tasse troppo alte, per troppa burocrazia, per mancanza di infrastrutture e per un costo eccessivo dell’energia”.

Si ha l’impressione che, ancora una volta, si utilizzi in maniera distorta il diritto del lavoro. Sovraccaricare questa materia di troppe aspettative – nel corso degli ultimi decenni lo si è fatto spesso – porta nella direzione sbagliata e contribuisce a perdere di vista le questioni più serie. La principale delle quali, in materia, forse è questa: come è possibile favorire l’occupazione? La risposta più ragionevole è che, a tal fine, occorre un rilancio economico che determini la creazione di posti di lavoro. Ma allora le risposte non possono consistere nel ritocco di qualche comma o nel dare nomi altisonanti ai decreti. Le risposte sono altre: incremento demografico, attrattività del territorio, riforma fiscale, abbattimento dei tempi della giustizia, efficienza delle infrastrutture e della pubblica amministrazione.

Tutto ciò che, insomma, dovrebbe formare oggetto di un vero piano industriale. E’ questo lo sforzo richiesto a un governo che ambisca a parlare di dignità del lavoro.

giovedì 5 luglio 2018

E' davvero un "decreto dignità"? Mia intervista a La Provincia Pavese

Da La Provincia Pavese, 5 luglio 2018, pag. 3

«Precari, la rivoluzione è solo annunciata»
Il giuslavorista Marco Ferraresi: «Cambiare le norme non basta, soltanto lo sviluppo garantisce il lavoro di qualità»

Stefano Romano, Pavia

La rivoluzione del lavoro non si fa ritoccando le norme sul precariato, ma rilanciando lo sviluppo. E il “Decreto dignità”, come lo hanno definito il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro del lavoro Luigi di Maio, non è né una rivoluzione, né il provvedimento che affonda definitivamente il Jobs Act dell’era Renzi. Marco Ferraresi, ricercatore della facoltà di giurisprudenza dell’università di Pavia, specializzato in diritto del lavoro, è «perplesso» sugli effetti che il Decreto dignità potrà avere sul miglioramento delle condizioni dei lavoratori precari, ma è certo che non si tratta dell’addio definitivo al Jobs Act.

Professore, perché sostiene che il Decreto dignità non supera definitivamente il Jobs Act?
«Perché il Jobs Act è articolato in otto punti e il decreto dignità ne tocca soltanto due e in maniera parziale. Cambia alcune norme relative ai contratti a tutela crescente, aumentando gli indennizzi per i licenziamenti senza giusta causa portando l’indennità dovuta ai lavoratori da 24 a 36 mesi di stipendio; e modifica il codice dei contratti limitando da 36 a 24 mesi la possibilità di assumere a termine riducendo a 4 da cinque le proroghe possibili. Viene reintrodotta inoltre la cosiddetta causale, ovvero l’obbligo di giustificare con una esigenza di temporaneità, ogni assunzione a termine successiva alla prima».

Sembrano comunque interventi migliorativi per chi ha un lavoro precario.
«Ma non è detto che abbiano gli effetti sperati. Irrigidire i parametri per le assunzioni a termine rischia di spingere le aziende a centellinare le assunzioni in presenza di necessità temporanee di aumento della manodopera. Ma soprattutto la reintroduzione delle causali rischia di avviare un boom delle cause di lavoro. Semplificando: se un lavoratore a termine intravvede la possibilità di far causa per l’assunzione a tempo indeterminato, e vincerla, all’impresa che gli rinnova un contratto a termine con una causale traballante, quasi certamente la farà. E anche questa possibilità aumenta il rischio che le imprese tornino ad essere eccessivamente prudenti nell’assumere dipendenti a termine in caso di esigenze produttive particolari e limitate nel tempo».

Il decreto dignità introduce limiti anche nel lavoro somministrato parificandolo di fatto alle assunzioni a termine.
«E anche in questo caso a mio avviso non è una buona scelta. Il lavoro somministrato, ovvero il ricorso da parte delle aziende a lavoratori “in affitto” da agenzie specializzate costa di più rispetto alle assunzioni a termine proprio perché l’azienda deve pagare all’agenzia l’intermediazione. È un meccanismo utile perché sopperisce ai limiti che, in Italia, i centri per l’impiego hanno nel far incontrare domanda e offerta di lavoro. Porre vincoli a questo tipo di servizio è di fatto un passo indietro rispetto a quanto fatto finora».

Qual è, allora, la ricetta per far crescere l’occupazione e migliorare la qualità del lavoro?
«Lo sviluppo. Agire sulle regole del lavoro deve essere il secondo passaggio: prima deve venire il lavoro su un piano industriale che faccia crescere l’economia. E serve un lavoro serio sul fisco per abbassare le tasse alle imprese, sulla giustizia per tagliare i tempi e sulle infrastrutture per abbattere i costi».

giovedì 28 giugno 2018

Codice di comportamento: slide

Qui le slide utilizzate in un corso per dipendenti di ATS Pavia sul codice di comportamento

L'adempimento spontaneo degli obblighi di diritto del lavoro

Qui l'indice del numero 2/2018 della rivista "Variazioni su temi di diritto del lavoro". Il fascicolo è dedicato al tema dell'impresa illecita. A pp. 443 ss. un mio contributo sul tema "L’adempimento datoriale degli obblighi giuslavoristici: strumenti volontari e incentivanti tra diritto e responsabilità sociale d’impresa"

sabato 16 giugno 2018

Diritto delle relazioni industriali, n. 2/2018: saggio sul g.m.o.

Su Diritto delle relazioni industriali, n. 2/2018, pp. 531 ss., una mia riflessione aggiornata sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Qui l'abstract

lunedì 4 giugno 2018

Corso ATS Pavia sul codice di comportamento della p.a.

Qui il programma di una lezione che terrò al personale di ATS Pavia sul tema del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione