mercoledì 10 ottobre 2012
Profili giuslavoristici della proprietà industriale
Nel terzo incontro del breve corso sulla proprietà intellettuale, organizzato dalla Unione Giuristi Cattolici di Pavia "Beato Contardo Ferrini", terrò una relazione sui "Profili giuslavoristici della proprietà industriale".
T.o.c. per i contratti certificati: quale disciplina?
Dall'ultimo bollettino della commissione di certificazione dell'Università di Modena, leggo nel contributo di Annalisa Difronzo che una recente sentenza del Trib. di Milano avrebbe sostenuto la persistente applicabilità degli abrogati testi degli artt. 410 e ss. c.p.c. quanto alla disciplina del tentativo obbligatorio di certificazione, che, come è noto, tale resta preventivamente alla impugnazione dei contratti certificati.
Secondo alcuni, la mancanza attuale di una normativa che preveda la sospensione del procedimento giudiziale, in caso di ricorso senza previo esperimento del tentativo, dovrebbe comportare la definizione della causa con sentenza di improponibilità.
Secondo alcuni, la mancanza attuale di una normativa che preveda la sospensione del procedimento giudiziale, in caso di ricorso senza previo esperimento del tentativo, dovrebbe comportare la definizione della causa con sentenza di improponibilità.
Costituzionalmente legittimo l'art. 8, d.l. 138/2011
La Corte cost. con sent. 4 ottobre 2012, n. 221 ha, condivisibilmente, dichiarato infondate le questioni di l.c. sollevate dalla Regione Toscana in ordine all'art. 8, d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011.
In sintesi, secondo la Regione Toscana l'art. 8 confliggerebbe:
- con la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" (art. 117, c. 3, Cost.), da intendersi secondo l'interpretazione ormai accreditata come "tutela del lavoratore nel mercato del lavoro", in quanto conferisce efficacia derogatoria delle leggi (anche regionali) e dei contratti nazionali di lavoro ai contratti aziendali e territoriali al fine, tra l'altro, di una "maggiore occupazione" (materia dunque riconducibile alle politiche attive del lavoro, dunque alla tutela del lavoratore nel mercato del lavoro, dunque all'art. 117, c. 3, Cost.);
- con il principio di leale collaborazione ex art. 118 Cost., perché, laddove vi è interferenza di materie tra Stato e Regioni, prima di legiferare occorre una previa intesa in Conferenza;
- con l'art. 39 Cost, perché si attribuisce a detti contratti c.d. di secondo livello efficacia erga omnes in supposto contrasto con i commi 2-3-4 della citata disposizione costituzionale.
In sintesi, la Consulta afferma che l'art. 8 è legittimo perché:
- le materie elencate dall'art. 8 sono tassative (la disposizione ha carattere eccezionale);
- per comprendere dove esse vadano collocate sul piano costituzionale (cioè se nel c. 2 dell'art. 117 - competenza esclusiva dello Stato - o nel c. 3 - competenza concorrente) non occorre avere riguardo alla finalità dichiarata nella disposizione (nella fattispecie, conseguire una "maggiore occupazione"), ma alla disposizione stessa;
- questa individua materie tutte concernenti aspetti della costituzione, dello svolgimento, della estinzione del contratto e del rapporto di lavoro, e pertanto vanno ricondotte alla materia "ordinamento civile" (art. 117, c. 2, Cost.);
- in ogni caso, eventuali aspetti marginali o riflessi che intercettino materie di competenza (anche) regionale non incidono sulla qualificazione ai fini costituzionali;
- dunque, non v'è ragione per invocare il principio di leale collaborazione;
- l'eventuale violazione dell'art. 39 Cost. non interessa la Regione.
In sintesi, secondo la Regione Toscana l'art. 8 confliggerebbe:
- con la competenza concorrente Stato-Regioni in materia di "tutela e sicurezza del lavoro" (art. 117, c. 3, Cost.), da intendersi secondo l'interpretazione ormai accreditata come "tutela del lavoratore nel mercato del lavoro", in quanto conferisce efficacia derogatoria delle leggi (anche regionali) e dei contratti nazionali di lavoro ai contratti aziendali e territoriali al fine, tra l'altro, di una "maggiore occupazione" (materia dunque riconducibile alle politiche attive del lavoro, dunque alla tutela del lavoratore nel mercato del lavoro, dunque all'art. 117, c. 3, Cost.);
- con il principio di leale collaborazione ex art. 118 Cost., perché, laddove vi è interferenza di materie tra Stato e Regioni, prima di legiferare occorre una previa intesa in Conferenza;
- con l'art. 39 Cost, perché si attribuisce a detti contratti c.d. di secondo livello efficacia erga omnes in supposto contrasto con i commi 2-3-4 della citata disposizione costituzionale.
In sintesi, la Consulta afferma che l'art. 8 è legittimo perché:
- le materie elencate dall'art. 8 sono tassative (la disposizione ha carattere eccezionale);
- per comprendere dove esse vadano collocate sul piano costituzionale (cioè se nel c. 2 dell'art. 117 - competenza esclusiva dello Stato - o nel c. 3 - competenza concorrente) non occorre avere riguardo alla finalità dichiarata nella disposizione (nella fattispecie, conseguire una "maggiore occupazione"), ma alla disposizione stessa;
- questa individua materie tutte concernenti aspetti della costituzione, dello svolgimento, della estinzione del contratto e del rapporto di lavoro, e pertanto vanno ricondotte alla materia "ordinamento civile" (art. 117, c. 2, Cost.);
- in ogni caso, eventuali aspetti marginali o riflessi che intercettino materie di competenza (anche) regionale non incidono sulla qualificazione ai fini costituzionali;
- dunque, non v'è ragione per invocare il principio di leale collaborazione;
- l'eventuale violazione dell'art. 39 Cost. non interessa la Regione.
mercoledì 26 settembre 2012
Conversione del contratto a progetto: cambia qualcosa?
L’art. 1, c. 24, l. n. 92/2012 stabilisce che l’art. 69, c. 1, d.lgs. n. 276/2003 deve interpretarsi nel senso che l’individuazione di un progetto specifico costituisca elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione ex tunc di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza possibilità della prova contraria da parte del datore/committente della sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo. Il legislatore fa propria cioè la tesi della presunzione assoluta in luogo di quella relativa.
Cambia qualcosa? In termini di ricadute applicative, direi di no. Nella (quasi) totalità dei casi, la mancanza del progetto è coincisa con la riscontrata assenza dell'autonomia, con conseguente necessaria conversione del rapporto. Così che, anche laddove le sentenze abbiano preso posizione per la presunzione relativa, non si è (quasi) mai visto lasciare sussistere un rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo mancante di progetto (salve, ovviamente, le ipotesi legali eccettuate dall'obbligo di previsione del progetto).
Una cosa, in teoria, dovrebbe cambiare: d'ora in poi i giudici non potranno più, appunto, scrivere in sentenza che propendono per la tesi della presunzione relativa, visto l'art. 1, c. 24.
Di conseguenza, qualora la parte sollevi la questione di legittimità costituzionale - sostenendo ad es. che la presunzione assoluta contrasti con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, poiché potrebbe condurre a una conversione forzata in rapporto di lavoro subordinato di un contratto che in realtà non ne presenti i requisiti tipici - il giudice dovrà motivare su tale questione, assai dibattuta in dottrina.
Sempre che, naturalmente, si superi il vaglio della rilevanza: cosa che non sarà in tutti quei casi (la quasi totalità, sinora) in cui comunque difetti l'autonomia del rapporto.
Cambia qualcosa? In termini di ricadute applicative, direi di no. Nella (quasi) totalità dei casi, la mancanza del progetto è coincisa con la riscontrata assenza dell'autonomia, con conseguente necessaria conversione del rapporto. Così che, anche laddove le sentenze abbiano preso posizione per la presunzione relativa, non si è (quasi) mai visto lasciare sussistere un rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo mancante di progetto (salve, ovviamente, le ipotesi legali eccettuate dall'obbligo di previsione del progetto).
Una cosa, in teoria, dovrebbe cambiare: d'ora in poi i giudici non potranno più, appunto, scrivere in sentenza che propendono per la tesi della presunzione relativa, visto l'art. 1, c. 24.
Di conseguenza, qualora la parte sollevi la questione di legittimità costituzionale - sostenendo ad es. che la presunzione assoluta contrasti con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, poiché potrebbe condurre a una conversione forzata in rapporto di lavoro subordinato di un contratto che in realtà non ne presenti i requisiti tipici - il giudice dovrà motivare su tale questione, assai dibattuta in dottrina.
Sempre che, naturalmente, si superi il vaglio della rilevanza: cosa che non sarà in tutti quei casi (la quasi totalità, sinora) in cui comunque difetti l'autonomia del rapporto.
sabato 4 agosto 2012
Ilva: il discorso di Mons. Santoro
Nella vicenda dell'Ilva a Taranto, merita di essere segnalato il discorso equilibrato di Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo della Diocesi, durante la fiaccolata di preghiera dell'1 agosto per gli operai e le loro famiglie. Leggilo qui.
giovedì 2 agosto 2012
Commentario Magnani-Tiraboschi alla riforma del lavoro
Qui presentazione e indice del commentario alla riforma del lavoro (l. n. 92/2012) a cura di M. Magnani - M. Tiraboschi, edito da Giuffrè. In esso, mi sono occupato della riforma del licenziamento per "motivi oggettivi", ivi inclusi gli aspetti concernenti i lavoratori disabili, le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il superamento o meno del periodo di comporto.
venerdì 13 luglio 2012
Condotta antisindacale
Qui le slide della mia ultima lezione al Corso di perfezionamento in diritto del lavoro dell'Università di Pavia. Tema, la condotta antisindacale. Gli aspetti più interessanti ed attuali concernono: a) l'evoluzione del concetto di sindacato "nazionale", al fine della legittimazione ad agire; b) la questione della competenza territoriale del giudice in caso di ricorso proposto ex art. 414 c.p.c.
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