mercoledì 28 dicembre 2011

C'è un futuro per la partecipazione?

A questo link, l'on. prof. Pietro Ichino dà conto dello stato dei lavori parlamentari in tema di partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione delle imprese.
E' un tema caro anche alla Dottrina sociale della Chiesa. Ecco cosa dice in proposito il Beato Giovanni Paolo II nella Enciclica Centesimus Annus del 1991:

43. La Chiesa non ha modelli da proporre. I modelli reali e veramente efficaci possono solo nascere nel quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i responsabili che affrontino i problemi concreti in tutti i loro aspetti sociali, economici, politici e culturali che si intrecciano tra loro. A tale impegno la Chiesa offre, come indispensabile orientamento ideale, la propria dottrina sociale, che — come si è detto — riconosce la positività del mercato e dell'impresa, ma indica, nello stesso tempo, la necessità che questi siano orientati verso il bene comune. Essa riconosce anche la legittimità degli sforzi dei lavoratori per conseguire il
pieno rispetto della loro dignità e spazi maggiori di partecipazione nella vita dell'azienda, di modo che, pur lavorando insieme con altri e sotto la direzione di altri, possano, in un certo senso, «lavorare in proprio» esercitando la loro intelligenza e libertà. 

mercoledì 14 dicembre 2011

Il contratto di gruppo Fiat

Il contratto c.d. "di primo livello" del 23 dicembre 2010, definitivamente sottoscritto in data 13 dicembre 2011 da Fiat e le OO.SS. (Fiom-Cgil esclusa), è dunque il contratto collettivo di gruppo, applicabile a tutte le società del "gruppo Fiat". In base allo stesso, accordi di "secondo livello", cioè specifici per singole società del gruppo, potranno stipularsi unicamente su rinvio del primo.
Qui il testo del contratto.
Qui e qui i comunicati delle OO.SS. firmatarie.
Qui il comunicato aziendale.
Qui il comunicato del sindacato dissenziente.

martedì 22 novembre 2011

Recesso/disdetta di Fiat dagli accordi aziendali e territoriali

Qui si può leggere la lettera di Fiat, alle associazioni sindacali di categoria e alle Rsu, di recesso (o di disdetta) dal CCNL 2009, dagli accordi sindacali aziendali e territoriali vigenti e dagli impegni scaturenti da "prassi collettive in atto" (il riferimento è ad eventuali usi aziendali praticati).
La scelta, si legge nella lettera, si ricollega all'intenzione di estendere il modello di Fabbrica Italia Pomigliano e Mirafiori anche agli altri stabilimenti. Ed è ovviamente anche consequenziale al recesso di Fiat da Confindustria.

mercoledì 16 novembre 2011

Corte costituzionale: l'art. 32 è legittimo

La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2011, n. 303, ha rigettato le censure di legittimità costituzionale dell'art. 32, cc. 5-6-7 della l. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro). V. qui il testo.
Cosa ha detto in sintesi la Corte, risolvendo dubbi prospettati (forse anche frettolosamente) pure in dottrina?
- le norme in questione si applicano a tutti i giudizi pendenti, di qualunque grado
- esse non sono irragionevoli sul quantum di tutela rispetto al pregresso regime, infatti: a) tali norme risolvono incertezze verificatesi nella prassi interpretativa; b) assicurano comunque la "conversione" in rapporto a tempo indeterminato; c) si riferiscono al periodo tra la scadenza del termine e la sentenza, non oltre, poiché qui decorrerebbero in ogni caso le retribuzioni a seguito della conversione; d) il lavoratore non deve nemmeno provare il danno, né offrire la prestazione con specifica messa in mora, né si può detrarre l'aliunde perceptum o percipiendum, sicché addirittura c'è un trattamento più favorevole per il lavoratore; e) è ragionevole che l'indennizzo sia inferiore in caso di regolazione collettiva dell'assorbimento del personale; f) l'illegittima apposizione del termine non è equiparabile a casi come la somministrazione irregolare o l'illegittimo utilizzo del lavoro a progetto
- sul profilo della retroattività: non è violato l'art. 24 Cost, poiché a) restano ferme nella sostanza le richieste proponibili al giudice, sia di conversione, sia di risarcimento del danno, per il quale è unicamente modificata la quantificazione; b) la normativa non incide su specifiche controversie, ma ha portata generale ed astratta
- ancora sul profilo della retroattività non è violato l'art. 6 CEDU, poiché: a) la giurisprudenza citata dai remittenti verteva in realtà su vantaggi che lo Stato creava in ordine a controversie in cui erano parti lo Stato stesso o enti pubblici, attraverso normative retroattive, mentre la normativa interna in esame si riferisce solo ai rapporti tra privati; b) ci sono in ogni caso "motivi imperativi di interesse generale" per un intervento retroattivo, in particolare consistenti nelle esigenze di certezza giuridica per tutte le parti, viste anche le incertezze applicative precedenti; c) è fatto ovviamente salvo il giudicato.

mercoledì 2 novembre 2011

La riforma della contrattazione collettiva in Spagna

A questo link del Bollettino Adapt si trovano interessanti materiali sulla riforma della contrattazione collettiva in Spagna.
Il caso spagnolo è emblematico nel contesto attuale, che vede la Banca centrale europea "spingere" gli ordinamenti nazionali affinché promuovano la contrattazione aziendale, così da adattare maggiormente la regolazione dei rapporti di lavoro alle esigenze di ogni specifico sito produttivo.
Il legislatore ha recepito le indicazioni europee con regio decreto legge n. 7 del 10 giugno 2011, non senza polemiche:
- la riforma è stata adottata senza il consenso delle parti sociali;
- è stata introdotta con decreto legge;
- concede al contratto aziendale ampio potere di deroga ai livelli "superiori" della contrattazione collettiva sulle principali materie: retribuzione, orario di lavoro, inquadramento professionale, strumenti di conciliazione lavoro-vita privata e familiare;
- si prevede il ricorso all'arbitrato obbligatorio per la risoluzione delle controversie.